Riferimenti normativi:
– Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n.
191) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
e ulteriori modalità applicative in materia.
– DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Secondo la normativa in vigore, la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria
della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche.
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione
degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell’offerta formativa.
I criteri a cui il collegio deve attenersi relativamente alla valutazione sono i seguenti:
• Tempestività: la valutazione delle verifiche scritte deve essere comunicata agli alunni non
oltre 15 giorni dopo lo svolgimento della prova, prima di procedere ad ulteriore verifica.
Relativamente alle verifiche orali, bisogna comunicare il voto, ultimata la verifica.
• Trasparenza: è opportuno motivare il voto con un giudizio esplicativo, mentre è necessario
motivare i voti negativi.
Come deliberato dal collegio dei docenti, nella fase iniziale dell’anno scolastico è opportuno che
vengano somministrate agli alunni delle prove d’ingresso per una valutazione iniziale dei
prerequisiti, che consenta di tracciare un profilo analitico della classe su cui progettare i percorsi
didattici, definendone gli obiettivi per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Nel corso di ogni quadrimestre, affinché la valutazione sia congrua, bisogna fare almeno 2 verifiche
scritte/pratiche e 2 verifiche orali, per le discipline di cui è prevista la valutazione scritta e orale; per
le discipline di cui è previsto solo la valutazione orale bisogna fare 3 verifiche orali (a discrezione del
docente una di queste può essere scritta).
Alla fine dell’anno scolastico è necessario sottoporre gli alunni ad una verifica sommativa, con una
prove finale che accerti sia le conoscenze e le capacità che le competenze acquisite.
Relativamente alla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola
secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire
motivate deroghe al suddetto limite.
Il Collegio ha deliberato la deroga al limite per la validità dell’anno scolastico nei seguenti casi:
assenze per malattia giustificate con certificato medico, assenze per valide ragioni di famiglia
debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), ricovero in ospedale o in
altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi
seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati
predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche
funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. La deroga ovviamente è valida a condizione che le assenze
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, aspetto che sarà
valutato discrezionalmente dal Consiglio di classe. Le assenze degli alunni disabili, determinate dalla
loro situazione sanitaria, non vengono conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Belfiore
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